Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, del Friuli
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, del Friuli
La legge 14 novembre 2022 n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (Imu).
Con una nota dello scorso 21 febbraio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo ‘5901’.
Per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘5902’ denominato ‘ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre n. 17, articolo 9, comma 3’.
Sempre con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘5901’ in questo modo: ‘5901 ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2’.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda
Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.
Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.
Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.
Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.
Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).
Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .
La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.
Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.
Comunicazione dei crediti non utilizzabili
Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.
Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda
Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.
Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.
Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.
Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.
Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).
Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .
La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.
Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.
Comunicazione dei crediti non utilizzabili
Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.
Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, del Friuli
La legge 14 novembre 2022 n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (Imu).
Con una nota dello scorso 21 febbraio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo ‘5901’.
Per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘5902’ denominato ‘ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre n. 17, articolo 9, comma 3’.
Sempre con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘5901’ in questo modo: ‘5901 ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2’.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda
Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.
Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.
Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.
Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.
Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).
Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .
La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.
Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.
Comunicazione dei crediti non utilizzabili
Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.
Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.
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Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.
Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.
Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.
Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.
Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).
Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .
La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.
Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.
Comunicazione dei crediti non utilizzabili
Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.
Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.