Tax News
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada
Il decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Lo stesso decreto dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola con il decreto del 7 agosto 2023 n. 195. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al Mimit il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7055’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persona su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
Le imprese interessate devono avvalersi di tale codice tributo nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
The reviews and the fiscal calendar are a product of Metaping - Services for Accountants, Lawyers and Professional Associations
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
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Il decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Lo stesso decreto dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola con il decreto del 7 agosto 2023 n. 195. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al Mimit il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7055’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persona su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
Le imprese interessate devono avvalersi di tale codice tributo nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione.
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L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.