Tax News

Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva

4 May 2024 |

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Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva

4 May 2024 |

Con la Brexit il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea. 

Fino al 31 dicembre 2020 Londra ha operato come Paese membro della Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e accise. Ma a decorrere dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell’Unione europea. 

Per questo motivo è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito mediante scambio di Note Verbali dai rappresentanti dei due Paesi. In queste Note Verbali i Governi di ambo i Paesi hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1°gennaio 2021. 

Tale accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana e del diritto internazionale. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha chiarito che relativamente alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter.

Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

4 May 2024 |

Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi

Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento  a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. 

L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.

 

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. 

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici

L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:

  • la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione  e l’acquisizione di tutti  gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 

La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. 

The reviews and the fiscal calendar are a product of Metaping - Services for Accountants, Lawyers and Professional Associations

Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

4 May 2024 |

Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi

Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento  a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. 

L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.

 

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. 

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici

L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:

  • la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione  e l’acquisizione di tutti  gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 

La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. 

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Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

4 May 2024 |

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Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva

4 May 2024 |

Con la Brexit il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea. 

Fino al 31 dicembre 2020 Londra ha operato come Paese membro della Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e accise. Ma a decorrere dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell’Unione europea. 

Per questo motivo è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito mediante scambio di Note Verbali dai rappresentanti dei due Paesi. In queste Note Verbali i Governi di ambo i Paesi hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1°gennaio 2021. 

Tale accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana e del diritto internazionale. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha chiarito che relativamente alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter.

Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

4 May 2024 |

Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi

Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento  a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. 

L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.

 

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. 

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici

L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:

  • la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione  e l’acquisizione di tutti  gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 

La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. 

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Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

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Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi

Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento  a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. 

L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.

 

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. 

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici

L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:

  • la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione  e l’acquisizione di tutti  gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 

La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. 

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