{"id":327,"date":"2021-02-23T12:40:44","date_gmt":"2021-02-23T11:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioriva.it\/tax-news\/"},"modified":"2021-02-23T12:40:45","modified_gmt":"2021-02-23T11:40:45","slug":"tax-news","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/tax-news\/","title":{"rendered":"Tax News"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"327\" class=\"elementor elementor-327 elementor-14\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37fcb85 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"37fcb85\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-extended\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d0dbb5f\" data-id=\"d0dbb5f\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9121a6e ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9121a6e\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-large\">Tax News<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a914a5 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"6a914a5\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">12 June 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Tassazione sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttivit\u00e0 e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novit\u00e0 della manovra 2026<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Tassazione sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttivit\u00e0 e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novit\u00e0 della manovra 2026<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">12 June 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22\/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novit\u00e0 introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttivit\u00e0 e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che \u00e8 stata introdotta dalla legge di stabilit\u00e0 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttivit\u00e0 del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell\u2019impresa da parte dei lavoratori, entro l\u2019importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell\u2019organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l\u2019incentivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La stessa legge di stabilit\u00e0 del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilit\u00e0 di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall\u2019articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, \u00e8 intervenuto sui premi di produttivit\u00e0 introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttivit\u00e0 e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l\u2019imposta \u00e8 applicabile con l\u2019aliquota ridotta all\u20191%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilit\u00e0 di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all\u2019articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l\u2019aliquota d\u2019imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilit\u00e0 2016.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non \u00e8 una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell\u2019imposta sostitutiva sui premi di produttivit\u00e0 e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l\u2019erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potr\u00e0 ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell\u2019imposta sostitutiva ridotta all\u20191%, oppure potr\u00e0 decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10065077\/RISOLUZIONE+WELFARE+CLEAN+VC.pdf\/450406ec-f209-362a-1dfb-cf43bd4cbd2f?t=1780996128517\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">12 June 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Tassazione sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttivit\u00e0 e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novit\u00e0 della manovra 2026<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22\/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novit\u00e0 introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttivit\u00e0 e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che \u00e8 stata introdotta dalla legge di stabilit\u00e0 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttivit\u00e0 del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell\u2019impresa da parte dei lavoratori, entro l\u2019importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell\u2019organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l\u2019incentivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La stessa legge di stabilit\u00e0 del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilit\u00e0 di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall\u2019articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, \u00e8 intervenuto sui premi di produttivit\u00e0 introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttivit\u00e0 e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l\u2019imposta \u00e8 applicabile con l\u2019aliquota ridotta all\u20191%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilit\u00e0 di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all\u2019articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l\u2019aliquota d\u2019imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilit\u00e0 2016.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non \u00e8 una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell\u2019imposta sostitutiva sui premi di produttivit\u00e0 e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l\u2019erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potr\u00e0 ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell\u2019imposta sostitutiva ridotta all\u20191%, oppure potr\u00e0 decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10065077\/RISOLUZIONE+WELFARE+CLEAN+VC.pdf\/450406ec-f209-362a-1dfb-cf43bd4cbd2f?t=1780996128517\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">12 June 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Rilevanza catastale degli interventi di cui all\u2019art. 119 Dl n. 34\/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77\/2020<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Rilevanza catastale degli interventi di cui all\u2019art. 119 Dl n. 34\/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77\/2020<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">12 June 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21\/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l\u2019individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l\u2019obbligo di aggiornamento catastale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall\u2019Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unit\u00e0 immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unit\u00e0 sono suscettibili di un incremento di redditivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Ambito di riferimento<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In merito agli adempimenti di natura catastale \u00e8 bene ricordare che \u00e8 obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ci\u00f2 si verifica in presenza di variazioni della destinazione d\u2019uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, nonch\u00e9 delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditivit\u00e0 ordinaria dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unit\u00e0 presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In quest\u2019ottica, dunque, l\u2019eventuale incremento di redditivit\u00e0 dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l\u2019installazione di ascensori, comporta l\u2019attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unit\u00e0 immobiliari gi\u00e0 censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Interventi concernenti la dotazione impiantistica<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all\u2019Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l\u2019Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l\u2019iter logico esplicitato dalla circolare n. 36\/E\/2013, avente ad oggetto \u2018Impianti fotovoltaici \u2013 Profili catastali ed aspetti fiscali\u2019, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d\u2019estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditivit\u00e0 ordinaria all\u2019interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L\u2019incremento della redditivit\u00e0 relativo a due classi contigue \u00e8 valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia chiarisce che non \u00e8 necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l\u2019ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditivit\u00e0 dell\u2019immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per valutarlo, si pu\u00f2 confrontare il valore catastale dell\u2019immobile prima e dopo l\u2019intervento, in analogia con le modalit\u00e0 di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe \u2018post\u2019:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il valore \u2018ante\u2019 si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il valore \u2018post\u2019 include anche il valore degli impianti aggiunti ed \u00e8 ottenuto sommando al valore \u2018ante\u2019 il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all\u2019epoca censuaria di riferimento 1988-89.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in pi\u00f9 fasi si considera il valore complessivo dell\u2019attuale dotazione e se gli interventi interessano pi\u00f9 immobili, si ripartisce il valore tra le unit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infine l\u2019Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, \u00e8 necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell\u2019incremento di redditivit\u00e0, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell\u2019esclusione dell\u2019obbligo dichiarativo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalit\u00e0 di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul punto, \u00e8 necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l\u2019elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se a seguito dei lavori effettuati l\u2019immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa \u00e8 ubicata, la parte dichiarante dovr\u00e0 indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditivit\u00e0 ordinaria dell\u2019unit\u00e0 immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell\u2019immobile, tale da incidere sulla relativa capacit\u00e0 reddituale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell\u2019immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10065077\/Risoluzione+n.+21+del+5+giugno+2026+-+Interventi+edilizi+che+comportano+obbligo+aggiornamento+catastale_.pdf\/4dc0de4f-d0df-7dbd-9997-9a8ec5746080?t=1780664988508\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">12 June 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Rilevanza catastale degli interventi di cui all\u2019art. 119 Dl n. 34\/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77\/2020<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21\/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l\u2019individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l\u2019obbligo di aggiornamento catastale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall\u2019Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unit\u00e0 immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unit\u00e0 sono suscettibili di un incremento di redditivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Ambito di riferimento<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In merito agli adempimenti di natura catastale \u00e8 bene ricordare che \u00e8 obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ci\u00f2 si verifica in presenza di variazioni della destinazione d\u2019uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, nonch\u00e9 delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditivit\u00e0 ordinaria dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unit\u00e0 presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In quest\u2019ottica, dunque, l\u2019eventuale incremento di redditivit\u00e0 dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l\u2019installazione di ascensori, comporta l\u2019attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unit\u00e0 immobiliari gi\u00e0 censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Interventi concernenti la dotazione impiantistica<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all\u2019Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l\u2019Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l\u2019iter logico esplicitato dalla circolare n. 36\/E\/2013, avente ad oggetto \u2018Impianti fotovoltaici \u2013 Profili catastali ed aspetti fiscali\u2019, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d\u2019estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditivit\u00e0 ordinaria all\u2019interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L\u2019incremento della redditivit\u00e0 relativo a due classi contigue \u00e8 valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia chiarisce che non \u00e8 necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l\u2019ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditivit\u00e0 dell\u2019immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per valutarlo, si pu\u00f2 confrontare il valore catastale dell\u2019immobile prima e dopo l\u2019intervento, in analogia con le modalit\u00e0 di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe \u2018post\u2019:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il valore \u2018ante\u2019 si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il valore \u2018post\u2019 include anche il valore degli impianti aggiunti ed \u00e8 ottenuto sommando al valore \u2018ante\u2019 il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all\u2019epoca censuaria di riferimento 1988-89.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in pi\u00f9 fasi si considera il valore complessivo dell\u2019attuale dotazione e se gli interventi interessano pi\u00f9 immobili, si ripartisce il valore tra le unit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infine l\u2019Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, \u00e8 necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell\u2019incremento di redditivit\u00e0, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell\u2019esclusione dell\u2019obbligo dichiarativo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalit\u00e0 di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul punto, \u00e8 necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l\u2019elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se a seguito dei lavori effettuati l\u2019immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa \u00e8 ubicata, la parte dichiarante dovr\u00e0 indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditivit\u00e0 ordinaria dell\u2019unit\u00e0 immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell\u2019immobile, tale da incidere sulla relativa capacit\u00e0 reddituale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell\u2019immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10065077\/Risoluzione+n.+21+del+5+giugno+2026+-+Interventi+edilizi+che+comportano+obbligo+aggiornamento+catastale_.pdf\/4dc0de4f-d0df-7dbd-9997-9a8ec5746080?t=1780664988508\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e426ee ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-343 elementor-global-197 elementor-widget-heading\" data-id=\"2e426ee\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">The reviews and the fiscal calendar are a product of <a href=\"https:\/\/www.metaping.it\" title=\"Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali\" target=\"_blank\">Metaping - Services for Accountants, Lawyers and Professional Associations<\/a><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tax News Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping &#8211; Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-327","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=327"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":328,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327\/revisions\/328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}