{"id":327,"date":"2021-02-23T12:40:44","date_gmt":"2021-02-23T11:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioriva.it\/tax-news\/"},"modified":"2021-02-23T12:40:45","modified_gmt":"2021-02-23T11:40:45","slug":"tax-news","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/tax-news\/","title":{"rendered":"Tax News"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"327\" class=\"elementor elementor-327 elementor-14\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37fcb85 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"37fcb85\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-extended\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d0dbb5f\" data-id=\"d0dbb5f\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9121a6e ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9121a6e\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-large\">Tax News<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a914a5 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"6a914a5\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Decreti di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 - Modalit\u00e0 di esecuzione delle relative formalit\u00e0 nei registri immobiliari<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Decreti di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 - Modalit\u00e0 di esecuzione delle relative formalit\u00e0 nei registri immobiliari<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29\/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalit\u00e0 procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalit\u00e0 nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalit\u00e0 vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Il quadro normativo di riferimento e la pubblicit\u00e0 immobiliare del decreto di esproprio<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In base all\u2019attuale assetto normativo, il decreto di esproprio pu\u00f2 intervenire nell\u2019ambito di una procedura \u2018ordinaria\u2019 o di un procedimento \u2018accelerato\u2019. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l\u2019immissione in possesso del bene e il trasferimento della propriet\u00e0 \u00e8 subordinato alla successiva notifica e all\u2019esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l\u2019autorit\u00e0 espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d\u2019urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilit\u00e0 verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicit\u00e0 notizia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019acquisto del diritto di propriet\u00e0, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poich\u00e9 da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull\u2019indennit\u00e0 di espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La pubblicit\u00e0 immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 (<\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto \u2018senza indugio\u2019 nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l\u2019emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019attuale quadro normativo, secondo l\u2019Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto \u00e8 subordinato alla notificazione e all\u2019esecuzione del decreto; dall\u2019altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicit\u00e0 immobiliare.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l\u2019esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione \u00e8 destinata a dare evidenza dell\u2019avvenuta esecuzione del decreto con l\u2019immissione in possesso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalit\u00e0 operative per l\u2019esecuzione della relativa pubblicit\u00e0 immobiliare.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Le modalit\u00e0 di esecuzione della doppia formalit\u00e0<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicit\u00e0 immobiliare \u00e8 doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovr\u00e0 risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato \u00e8 subordinato alla condizione sospensiva prevista dall\u2019articolo 23, comma 1, lettera f) del <\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.; pertanto, il richiedente dovr\u00e0 darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019articolo 2659, secondo comma, del Codice civile.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una volta effettuata l\u2019immissione in possesso, l\u2019autorit\u00e0 espropriante deve richiedere l\u2019annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell\u2019annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell\u2019annotazione, volta a dare pubblicit\u00e0 all\u2019avvenuta esecuzione del decreto mediante l\u2019atto che la documenta, e conferma che, nell\u2019ambito della disciplina della pubblicit\u00e0 immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalit\u00e0 di annotazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicit\u00e0 immobiliare posti a carico dell\u2019autorit\u00e0 espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non \u00e8 espressamente richiesta, ai fini dell\u2019esecuzione delle citate formalit\u00e0 nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l\u2019avvenuta notifica del decreto di esproprio.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Le modalit\u00e0 di esecuzione della formalit\u00e0 unica<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In ogni caso pu\u00f2 comunque verificarsi che l\u2019autorit\u00e0 espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l\u2019immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questa ipotesi, in luogo della doppia formalit\u00e0 sopra descritta, verr\u00e0 effettuata una sola formalit\u00e0 rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio gi\u00e0 portato in esecuzione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicit\u00e0 immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l\u2019annotazione della data in cui l\u2019immissione in possesso \u00e8 avvenuta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si \u00e8 gi\u00e0 verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La pubblicit\u00e0 immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 22-bis del <\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. disciplina l\u2019istituto dell\u2019occupazione d\u2019urgenza che consente all\u2019autorit\u00e0 espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilit\u00e0 materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed \u00e8 determinata, in via provvisoria, l\u2019indennit\u00e0 di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tale decreto non costituisce titolo per l\u2019esecuzione di formalit\u00e0 nei registri immobiliari, poich\u00e9 non determina alcun trasferimento del diritto di propriet\u00e0 n\u00e9 produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l\u2019atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d\u2019urgenza quale autonomo titolo n\u00e9 di ulteriore documentazione attestante l\u2019avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio \u00e8 chiamato a dare espressamente atto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/Risoluzione+n.+29+del+28+luglio+2026.pdf\/9d443b3e-1e2f-58e6-1ba3-01464f9000a9?t=1785245178523\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">31 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Decreti di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 - Modalit\u00e0 di esecuzione delle relative formalit\u00e0 nei registri immobiliari<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29\/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalit\u00e0 procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalit\u00e0 nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalit\u00e0 vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Il quadro normativo di riferimento e la pubblicit\u00e0 immobiliare del decreto di esproprio<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In base all\u2019attuale assetto normativo, il decreto di esproprio pu\u00f2 intervenire nell\u2019ambito di una procedura \u2018ordinaria\u2019 o di un procedimento \u2018accelerato\u2019. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l\u2019immissione in possesso del bene e il trasferimento della propriet\u00e0 \u00e8 subordinato alla successiva notifica e all\u2019esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l\u2019autorit\u00e0 espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d\u2019urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilit\u00e0 verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicit\u00e0 notizia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019acquisto del diritto di propriet\u00e0, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poich\u00e9 da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull\u2019indennit\u00e0 di espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La pubblicit\u00e0 immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 (<\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto \u2018senza indugio\u2019 nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l\u2019emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019attuale quadro normativo, secondo l\u2019Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto \u00e8 subordinato alla notificazione e all\u2019esecuzione del decreto; dall\u2019altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicit\u00e0 immobiliare.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l\u2019esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione \u00e8 destinata a dare evidenza dell\u2019avvenuta esecuzione del decreto con l\u2019immissione in possesso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalit\u00e0 operative per l\u2019esecuzione della relativa pubblicit\u00e0 immobiliare.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Le modalit\u00e0 di esecuzione della doppia formalit\u00e0<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicit\u00e0 immobiliare \u00e8 doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovr\u00e0 risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato \u00e8 subordinato alla condizione sospensiva prevista dall\u2019articolo 23, comma 1, lettera f) del <\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.; pertanto, il richiedente dovr\u00e0 darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019articolo 2659, secondo comma, del Codice civile.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una volta effettuata l\u2019immissione in possesso, l\u2019autorit\u00e0 espropriante deve richiedere l\u2019annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell\u2019annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell\u2019annotazione, volta a dare pubblicit\u00e0 all\u2019avvenuta esecuzione del decreto mediante l\u2019atto che la documenta, e conferma che, nell\u2019ambito della disciplina della pubblicit\u00e0 immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalit\u00e0 di annotazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicit\u00e0 immobiliare posti a carico dell\u2019autorit\u00e0 espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non \u00e8 espressamente richiesta, ai fini dell\u2019esecuzione delle citate formalit\u00e0 nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l\u2019avvenuta notifica del decreto di esproprio.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Le modalit\u00e0 di esecuzione della formalit\u00e0 unica<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In ogni caso pu\u00f2 comunque verificarsi che l\u2019autorit\u00e0 espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l\u2019immissione in possesso del beneficiario dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questa ipotesi, in luogo della doppia formalit\u00e0 sopra descritta, verr\u00e0 effettuata una sola formalit\u00e0 rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio gi\u00e0 portato in esecuzione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicit\u00e0 immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l\u2019annotazione della data in cui l\u2019immissione in possesso \u00e8 avvenuta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si \u00e8 gi\u00e0 verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La pubblicit\u00e0 immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 22-bis del <\/span><a href=\"http:\/\/t.u.es\"><span style=\"font-weight: 400;\">T.U.Es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. disciplina l\u2019istituto dell\u2019occupazione d\u2019urgenza che consente all\u2019autorit\u00e0 espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilit\u00e0 materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed \u00e8 determinata, in via provvisoria, l\u2019indennit\u00e0 di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell\u2019espropriazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tale decreto non costituisce titolo per l\u2019esecuzione di formalit\u00e0 nei registri immobiliari, poich\u00e9 non determina alcun trasferimento del diritto di propriet\u00e0 n\u00e9 produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l\u2019atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d\u2019urgenza quale autonomo titolo n\u00e9 di ulteriore documentazione attestante l\u2019avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio \u00e8 chiamato a dare espressamente atto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/Risoluzione+n.+29+del+28+luglio+2026.pdf\/9d443b3e-1e2f-58e6-1ba3-01464f9000a9?t=1785245178523\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell\u2019Iva agevolata per disabili, dell\u2019imposta sugli intrattenimenti e dell\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell\u2019Iva agevolata per disabili, dell\u2019imposta sugli intrattenimenti e dell\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28\/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell\u2019ambito dell\u2019Iva agevolata per disabili, dell\u2019imposta sugli intrattenimenti e dell\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In particolare, nel campo Iva e dell\u2019imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20187505\u2019 denominato \u2018Atto di recupero IVA e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili \u2013 punto 31, parte II, tabella A, Dpr n. 633\/1972;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20186749\u2019 denominato \u2018Atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi \u2013 Dpr n. 640\/1972 e Dlgs n. 60\/1999\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20188959\u2019 denominato \u2018Sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti \u2013 Dpr n. 640\/1972 e Dlgs n. 60\/1999\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In merito all\u2019Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice \u00e8 stato istituito per recuperare l\u2019imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l\u2019aliquota agevolata e quella ordinaria nell\u2019ipotesi di decadenza dall\u2019agevolazione per l\u2019acquisto di mezzi necessari all\u2019accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20183380\u2019 denominato \u2018Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero \u2013 art. 16, comma 10-bis, Dl 201\/2011\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20188958\u2019 denominato \u2018Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero \u2013 art. 16, comma 10-bis, Dl 201\/2011\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/RIS_n_28_del_23_07_2026.pdf\/d6ee8d91-64a0-6515-0688-7fe53eaaab01?t=1784819658530\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">31 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell\u2019Iva agevolata per disabili, dell\u2019imposta sugli intrattenimenti e dell\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28\/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell\u2019ambito dell\u2019Iva agevolata per disabili, dell\u2019imposta sugli intrattenimenti e dell\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In particolare, nel campo Iva e dell\u2019imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20187505\u2019 denominato \u2018Atto di recupero IVA e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili \u2013 punto 31, parte II, tabella A, Dpr n. 633\/1972;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20186749\u2019 denominato \u2018Atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi \u2013 Dpr n. 640\/1972 e Dlgs n. 60\/1999\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20188959\u2019 denominato \u2018Sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti \u2013 Dpr n. 640\/1972 e Dlgs n. 60\/1999\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In merito all\u2019Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice \u00e8 stato istituito per recuperare l\u2019imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l\u2019aliquota agevolata e quella ordinaria nell\u2019ipotesi di decadenza dall\u2019agevolazione per l\u2019acquisto di mezzi necessari all\u2019accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l\u2019imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20183380\u2019 denominato \u2018Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero \u2013 art. 16, comma 10-bis, Dl 201\/2011\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20188958\u2019 denominato \u2018Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero \u2013 art. 16, comma 10-bis, Dl 201\/2011\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/RIS_n_28_del_23_07_2026.pdf\/d6ee8d91-64a0-6515-0688-7fe53eaaab01?t=1784819658530\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali2\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali2\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Il decreto legislativo n. 209\/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l\u2019imposta minima integrativa, l\u2019imposta minima suppletiva e l\u2019imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una societ\u00e0 trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la \u2018comunicazione rilevante\u2019 nei termini di legge. L\u2019omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi \u00e8 punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27\/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182735\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzioni \u2013 obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182736\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzioni \u2013 obbligo di notifica in regime Global minimum tax\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182737\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/RIS_n_27_del_23_07_2026.pdf\/210a18fd-c714-bb16-878b-c75d566ad98a?t=1784818998516\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">31 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il decreto legislativo n. 209\/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l\u2019imposta minima integrativa, l\u2019imposta minima suppletiva e l\u2019imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una societ\u00e0 trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la \u2018comunicazione rilevante\u2019 nei termini di legge. L\u2019omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi \u00e8 punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27\/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182735\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzioni \u2013 obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182736\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzioni \u2013 obbligo di notifica in regime Global minimum tax\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20182737\u2019 denominato \u2018Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196141\/RIS_n_27_del_23_07_2026.pdf\/210a18fd-c714-bb16-878b-c75d566ad98a?t=1784818998516\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali3\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali3\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza - Inquadramento e approfondimento degli istituti<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza - Inquadramento e approfondimento degli istituti<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">31 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><b>Premessa<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5\/E del 16 luglio 2026, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi dell\u2019impresa e dell\u2019insolvenza e analizza in dettaglio i singoli istituti. Particolare rilievo viene attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l\u2019applicazione delle norme ai casi concreti.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento di prassi amministrativa tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta lo scorso 15 aprile e chiusasi in data 20 maggio 2026.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019esame della normativa vigente \u00e8 condotto secondo una riclassificazione degli istituti in 4 macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale operazione risponde all\u2019esigenza di valorizzare l\u2019evoluzione storica e funzionale della disciplina.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia concentra l\u2019attenzione sulle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue illustrando gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati e continua esaminando le novit\u00e0 introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L\u2019analisi termina con l\u2019approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il paragrafo iniziale \u00e8 dedicato all\u2019evoluzione della normativa sulla crisi d\u2019impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942 n. 267 fino all\u2019attuale Codice.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare \u00e8 articolata in 4 parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE I \u2013 I nuovi istituti del Codice;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE II \u2013 Il sovraindebitamento;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE III \u2013 Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE IV \u2013 Liquidazione giudiziale e istituti residuali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La prima parte della circolare \u00e8 dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d\u2019impresa. In primo piano troviamo le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi (Titolo II), le misure protettive, cautelari e premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare debutta con l\u2019analisi degli istituti che presentano le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti rispetto alla legge fallimentare, passando successivamente alla trattazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, anche detti \u2018non fallibili\u2019, in passato esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento. Il documento di prassi prosegue con le novit\u00e0 concernenti gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L\u2019ultima parte \u00e8 dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una parte importante \u00e8 dedicata alla composizione negoziata della crisi, ovvero al percorso attraverso il quale l\u2019imprenditore tenta di raggiungere una soluzione con i creditori attraverso l\u2019ausilio di una figura esperta e indipendente. La circolare si sofferma sui presupposti di accesso, il ruolo dell\u2019esperto, i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti, le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, le possibili conclusioni del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la gestione della crisi nell\u2019ambito dei gruppi di imprese.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per ciascun istituto il documento di prassi richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali per agevolarne anche l\u2019applicazione ai casi concreti.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Composizione negoziata della crisi<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le misure premiali disposte dall\u2019articolo 25-bis del Codice della crisi costituiscono l\u2019elemento centrale della circolare. Sono tre, per legge, le agevolazioni:<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall\u2019accettazione dell\u2019incarico dell\u2019esperto fino alla conclusione delle trattative;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione alla misura minima delle sanzioni \u2018da comunicazione\u2019 il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell\u2019istanza;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione alla met\u00e0 di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell\u2019istanza, quando il percorso termina con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Inoltre viene concessa la possibilit\u00e0 di pagare a rate, mensilmente, fino a 72 rate estensibili a 120 in caso di grave e comprovata difficolt\u00e0, per imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Segnalazioni per l\u2019anticipata emersione della crisi<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La seconda parte della circolare \u00e8 dedicata alle segnalazioni per l\u2019anticipata emersione della crisi, disciplinate dall\u2019articolo 25-novies. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l\u2019onere di avvisare l\u2019imprenditore al superamento delle soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Come anticipato, tali segnalazioni non costituiscono l\u2019avvio automatico di una procedura ma sollecitano l\u2019imprenditore a valutare tempestivamente la situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che la situazione diventi irrecuperabile.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire al Fisco una valutazione informata e coerente, la circolare individua 3 possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">nell\u2019ipotesi in cui il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale, l\u2019Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali. Si ritiene in tal caso, attesa l\u2019assenza di pregiudizio collegata all\u2019inutile decorso del termine di 90 giorni, che l\u2019Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l\u2019esaurimento della fase del contraddittorio;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il termine per aderire scade all\u2019interno della finestra di voto stabilita dal tribunale. In tal caso si ritiene che l\u2019ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto. Il tal caso si ritiene che sia possibile per l\u2019Agenzia anticipare il voto, se l\u2019istruttoria \u00e8 semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compromesso il proprio \u2018spatium decidendi\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Scopo dei chiarimenti \u00e8 quello di coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che il voto del fisco sia il risultato di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Disposizioni relative ai gruppi di imprese<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019ultima parte della circolare \u00e8 dedicata alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. La circolare definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all\u2019art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice. Fornisce chiarimenti sulla questione dell\u2019autonomia delle masse attive e passive e si sofferma sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196831\/CIRCOLARE+CCII+PARTE+I+n.+5+del+16+luglio+2026.pdf\/08d28148-2119-b181-b4f2-4d9d01f33de4?t=1784211528711\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">31 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza - Inquadramento e approfondimento degli istituti<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><b>Premessa<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5\/E del 16 luglio 2026, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi dell\u2019impresa e dell\u2019insolvenza e analizza in dettaglio i singoli istituti. Particolare rilievo viene attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l\u2019applicazione delle norme ai casi concreti.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento di prassi amministrativa tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta lo scorso 15 aprile e chiusasi in data 20 maggio 2026.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019esame della normativa vigente \u00e8 condotto secondo una riclassificazione degli istituti in 4 macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale operazione risponde all\u2019esigenza di valorizzare l\u2019evoluzione storica e funzionale della disciplina.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia concentra l\u2019attenzione sulle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue illustrando gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati e continua esaminando le novit\u00e0 introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L\u2019analisi termina con l\u2019approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il paragrafo iniziale \u00e8 dedicato all\u2019evoluzione della normativa sulla crisi d\u2019impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942 n. 267 fino all\u2019attuale Codice.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare \u00e8 articolata in 4 parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE I \u2013 I nuovi istituti del Codice;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE II \u2013 Il sovraindebitamento;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE III \u2013 Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PARTE IV \u2013 Liquidazione giudiziale e istituti residuali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La prima parte della circolare \u00e8 dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d\u2019impresa. In primo piano troviamo le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi (Titolo II), le misure protettive, cautelari e premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare debutta con l\u2019analisi degli istituti che presentano le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti rispetto alla legge fallimentare, passando successivamente alla trattazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, anche detti \u2018non fallibili\u2019, in passato esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento. Il documento di prassi prosegue con le novit\u00e0 concernenti gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L\u2019ultima parte \u00e8 dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una parte importante \u00e8 dedicata alla composizione negoziata della crisi, ovvero al percorso attraverso il quale l\u2019imprenditore tenta di raggiungere una soluzione con i creditori attraverso l\u2019ausilio di una figura esperta e indipendente. La circolare si sofferma sui presupposti di accesso, il ruolo dell\u2019esperto, i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti, le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, le possibili conclusioni del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la gestione della crisi nell\u2019ambito dei gruppi di imprese.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per ciascun istituto il documento di prassi richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali per agevolarne anche l\u2019applicazione ai casi concreti.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Composizione negoziata della crisi<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le misure premiali disposte dall\u2019articolo 25-bis del Codice della crisi costituiscono l\u2019elemento centrale della circolare. Sono tre, per legge, le agevolazioni:<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall\u2019accettazione dell\u2019incarico dell\u2019esperto fino alla conclusione delle trattative;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione alla misura minima delle sanzioni \u2018da comunicazione\u2019 il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell\u2019istanza;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la riduzione alla met\u00e0 di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell\u2019istanza, quando il percorso termina con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Inoltre viene concessa la possibilit\u00e0 di pagare a rate, mensilmente, fino a 72 rate estensibili a 120 in caso di grave e comprovata difficolt\u00e0, per imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Segnalazioni per l\u2019anticipata emersione della crisi<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La seconda parte della circolare \u00e8 dedicata alle segnalazioni per l\u2019anticipata emersione della crisi, disciplinate dall\u2019articolo 25-novies. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l\u2019onere di avvisare l\u2019imprenditore al superamento delle soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Come anticipato, tali segnalazioni non costituiscono l\u2019avvio automatico di una procedura ma sollecitano l\u2019imprenditore a valutare tempestivamente la situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che la situazione diventi irrecuperabile.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire al Fisco una valutazione informata e coerente, la circolare individua 3 possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">nell\u2019ipotesi in cui il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale, l\u2019Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali. Si ritiene in tal caso, attesa l\u2019assenza di pregiudizio collegata all\u2019inutile decorso del termine di 90 giorni, che l\u2019Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l\u2019esaurimento della fase del contraddittorio;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il termine per aderire scade all\u2019interno della finestra di voto stabilita dal tribunale. In tal caso si ritiene che l\u2019ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto. Il tal caso si ritiene che sia possibile per l\u2019Agenzia anticipare il voto, se l\u2019istruttoria \u00e8 semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compromesso il proprio \u2018spatium decidendi\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Scopo dei chiarimenti \u00e8 quello di coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che il voto del fisco sia il risultato di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Disposizioni relative ai gruppi di imprese<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019ultima parte della circolare \u00e8 dedicata alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. La circolare definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all\u2019art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice. Fornisce chiarimenti sulla questione dell\u2019autonomia delle masse attive e passive e si sofferma sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196831\/CIRCOLARE+CCII+PARTE+I+n.+5+del+16+luglio+2026.pdf\/08d28148-2119-b181-b4f2-4d9d01f33de4?t=1784211528711\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e426ee ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-343 elementor-global-197 elementor-widget-heading\" data-id=\"2e426ee\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">The reviews and the fiscal calendar are a product of <a href=\"https:\/\/www.metaping.it\" title=\"Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali\" target=\"_blank\">Metaping - Services for Accountants, Lawyers and Professional Associations<\/a><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tax News Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping &#8211; Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-327","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=327"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":328,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/327\/revisions\/328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}