{"id":323,"date":"2021-02-23T12:39:58","date_gmt":"2021-02-23T11:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioriva.it\/fiscal-calendar\/"},"modified":"2021-02-23T12:39:58","modified_gmt":"2021-02-23T11:39:58","slug":"fiscal-calendar","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/fiscal-calendar\/","title":{"rendered":"Fiscal Calendar"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"323\" class=\"elementor elementor-323 elementor-16\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ec3ced5 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"ec3ced5\" data-element_type=\"section\" 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SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della seconda rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES diversi dai soggetti ISA che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF diversi dai soggetti ISA che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>24)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>25)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>26)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>27)<\/small> Versamento imposta sugli intrattenimenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intrattenimento o altre attivit\u00e0 indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640\/1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attivit\u00e0 svolte con carattere di continuit\u00e0 nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6728 - Imposta sugli intrattenimenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>28)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>29)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228\/2012 dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>30)<\/small> Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228\/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228\/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>31)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 6 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>32)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>33)<\/small> Versamento 2 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>34)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>35)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>36)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>37)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 fiduciarie                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 3 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>38)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>39)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, diversi dai soggetti ISA, residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>40)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, diversi dai soggetti ISA, residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>41)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, diversi dai soggetti ISA, residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>42)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della seconda rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>43)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>44)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>45)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>46)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>47)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>48)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>49)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>50)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>51)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>52)<\/small> Versamento 3 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>53)<\/small> Versamento 2 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche diversi dai soggetti ISA, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>54)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>55)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>56)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>57)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>58)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>59)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilit\u00e0 in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>60)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>61)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>62)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>63)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>64)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>65)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>66)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>67)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennit\u00e0 per cessazione di rapporto di lavoro                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>68)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>69)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennit\u00e0 e premi vari corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennit\u00e0 di esproprio occupazione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>70)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>71)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>72)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>73)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>74)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>75)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>76)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>77)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>78)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>79)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>80)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        380E - Irap                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>81)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonch\u00e9 sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>82)<\/small> Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare nonch\u00e9 soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50\/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50\/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>83)<\/small> Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno ad ottobre, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>84)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>85)<\/small> Contribuenti Iva trimestrali \"per opzione\": versamento Iva 2 trimestre<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva trimestrali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta per il 2 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633\/72), se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6032 - Versamento IVA trimestrale - 2 trimestre                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>86)<\/small> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro. Se l'importo non supera 100 euro, l'imposta pu\u00f2 essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6007 - Versamento Iva mensile luglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>87)<\/small> Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 2 trimestre<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133\/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398\/1991                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 2 trimestre (senza la maggiorazione del 1%), se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6032 - Versamento IVA trimestrale - 2 trimestre                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>88)<\/small> Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 2 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633\/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA trimestrale - 2 trimestre, se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6725 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 2 trimestre                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>89)<\/small> Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro. Se l'importo non supera 100 euro, l'imposta pu\u00f2 essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6007 - Versamento Iva mensile luglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>90)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento mensile IVA                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        607E - Versamento IVA mensile luglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>91)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633\/1972                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>92)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 6 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,65% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>93)<\/small> Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilit\u00e0: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilit\u00e0 optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100\/1998                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro. Se l'importo non supera 100 euro, l'imposta pu\u00f2 essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6007 - Versamento Iva mensile luglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>94)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonch\u00e9 societ\u00e0 indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>95)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>96)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>97)<\/small> Contribuenti Iva trimestrali \"naturali\": versamento Iva 2 trimestre<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633\/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformit\u00e0 e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298\/1974; subfornitura)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta relativa al 2 trimestre, se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6032 - Versamento IVA trimestrale - 2 trimestre                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>98)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>99)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>100)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 6 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>101)<\/small> Titolare di partita IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>102)<\/small> Versamento 2 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA diversi dai soggetti ISA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>103)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>104)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires diversi dai soggetti ISA tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>105)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>106)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>107)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>108)<\/small> Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>109)<\/small> Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>110)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") diversi dai soggetti ISA che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>111)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>112)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>113)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>114)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>115)<\/small> Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>116)<\/small> Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>117)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>118)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires diversi dai soggetti ISA tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>119)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>120)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>121)<\/small> <\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>122)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>123)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>124)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>125)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>126)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>127)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Persone fisiche, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>128)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, diversi dai soggetti ISA, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>129)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 3 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>130)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, diversi dai soggetti ISA, che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>131)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>132)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>133)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>134)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>135)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>136)<\/small> Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>137)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>138)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>139)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>140)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>141)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>142)<\/small> Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Imprese elettriche                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1788170400\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1788170400\">\n                    31 Aug 2026 (5)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>31 Aug 2026 (5)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza fino a 35 Kw con bollo auto scadente a luglio 2027                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    PagoPA                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della \"cedolare secca\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01\/08\/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01\/08\/2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello \"F24 versamenti con elementi identificativi\" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalit\u00e0 telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalit\u00e0 telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n         -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-88927b5 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-343 elementor-global-197 elementor-widget-heading\" data-id=\"88927b5\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">The reviews and the fiscal calendar are a product of <a href=\"https:\/\/www.metaping.it\" title=\"Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali\" target=\"_blank\">Metaping - Services for Accountants, Lawyers and Professional Associations<\/a><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Calendar Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping &#8211; Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-323","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/323"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=323"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/323\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":324,"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/323\/revisions\/324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioriva.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}